Da quando decorrono le dimissioni volontarie?

Il rapporto di lavoro subordinato, sia esso a tempo determinato o a tempo indeterminato, può terminare per diverse cause e modalità.

Una di questa è la presentazione da parte del lavoratore delle dimissioni.

Le dimissioni sono quindi un atto unilaterale (si perfezione, dunque, con la dichiarazione di volontà di una sola parte, in questo caso il lavoratore dimissionario) tramite il quale il dipendente recede dal contratto di lavoro che lo vincola al suo datore.

È questa un’espressa facoltà garantita al dipendente dall’ordinamento giuridico: essa può essere liberamente esercitata dal lavoratore senza alcun limite.

La legge impone tuttavia un obbligo al lavoratore dimissionario, che è quello del preavviso.

L’istituto giuridico del preavviso è ripreso anche nei contratti collettivi, è stato istituito a tutela del datore del lavoro che avrà modo di poter usufruire di un tempo congruo per il reperimento di un nuovo dipendente nonché, qualora sia necessario, per la formazione al ruolo dello stesso.

L’obbligo del preavviso decade solo in particolari circostanze note come casi di grave inadempimento: si tratta di condizioni tali per cui la prosecuzione del rapporto di lavoro, per quante temporanea, non è possibile.

In questa fattispecie il dipendente potrà recedere immediatamente dal rapporto: è il caso delle dimissioni per giusta causa.

Caratteristiche delle dimissioni

le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore dipendente, la cui volontà di recidere dal rapporto di lavoro deve essersi formata in modo assolutamente volontario.

È infatti da ritenersi illegittima la pratica della c.d. dimissione in bianco, la firma di una richiesta di dimissione effettuata all’atto dell’assunzione.

Parimenti qualsiasi dimissione presentata a seguito di un vizio della volontà sarà da ritenersi illegittima, e quindi annullabile: sono i casi di dimissioni conseguenti a minacce o raggiri, oppure effettuate a seguito di un errore o da un soggetto incapace.

A garanzia sia del lavoratore che del datore l’ordinamento prevede che l’atto delle dimissioni sia compiuto seguendo una determinata forma.

Se nel passato era stato ritenuto sufficiente la semplice presentazione in forma scritta di un foglio di dimissioni, proprio la pratica comune delle dimissioni in bianco ha portato il legislatore ha prevedere una particolare forma di presentazione on line.

Il modello di dimissioni on line può essere:

  • Compilato personalmente
  • Compilato da soggetti abilitati, come CAF, patronati, sindacati, enti bilaterali, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali INPS.

È possibile trasmettere la dichiarazione di dimissione volontaria anche attraverso il servizio on line predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ovvero tramite app accedendo con le credenziali SPID o con la Carta di Identità elettronica.

Da quando decorrono le dimissioni volontarie?

Per rispondere a questa domanda bisogna diversificare i due casi:

a) Dimissioni volontarie per giusta causa: hanno effetto immediato, non essendo previsto il periodo di preavviso.

Questa tipologia di dimissione non comporta la perdita di indennità di disoccupazione.

Le cause più comuni sono:

  • mancato pagamento di almeno più di due stipendi;
  • approcci o molestie di tipo sessuale.
  • violenze o ingiurie;
  • reiterato e grave ritardo nel pagamento dello stipendio; il ritardo di pochi giorni non è considerato rilevante;
  • mobbing;
  • realizzazione di straordinari non previsti nel contratto;
  • casi di demansionamento;
  • mancato riconoscimento delle ferie, dei permessi o del periodo di riposo garantiti dalla Legge o dal contratto;

b) Dimissioni volontarie: il rapporto di lavoro si intenderà definitivamente risolto al termine del periodo di preavviso, che decorre dal momento di comunicazione al datore di lavoro delle dimissioni volontarie.

Il periodo di preavviso è liberamente negoziabile dalle parti in fase di assunzione.

Qualora una delle parti intenda rinunciare al periodo del preavviso dovrà riconoscere all’altra una somma di denaro equivalente come forma di indennità sostitutiva.

In tal caso il rapporto di lavoro si intenderà immediatamente risolto.